"Vendita di alcune tipologie di medicinali ad di fuori della farmacia: 'applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248'" .
La circolare fornisce alcuni chiarimenti al fine di superare le iniziali difficoltà riguardo la possibilità di vendita al pubblico in esercizi diversi dalle farmacie, dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, nonché le relative modalità attuative.
In particolare, il provvedimento stabilisce quali esercizi commerciali possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci:
esercizi di vicinato: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente.
La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.
Possono essere venduti i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti: medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica; i prodotti omeopatici classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica e i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica. |