| Data: mercoledì 11 ottobre 2006 | Sezione: Notizie da Istituzioni |
| Vendita di medicinali al di fuori delle farmacie | |
| pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2006 la circolare del ministero della Salute n. 3 del 3 ottobre 2006 | |
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La circolare fornisce alcuni chiarimenti al fine di superare le iniziali difficoltà riguardo la possibilità di vendita al pubblico in esercizi diversi dalle farmacie, dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, nonché le relative modalità attuative. In particolare, il provvedimento stabilisce quali esercizi commerciali possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci: esercizi di vicinato: aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente. La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Possono essere venduti i medicinali industriali, non soggetti a prescrizione medica, comprendenti: medicinali da banco o di automedicazione e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica; i prodotti omeopatici classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica e i medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica. |
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