| Data: martedì 23 giugno 2009 | Sezione: Comunicati Stampa |
| 4 luglio 2009 – Partono i saldi estivi nel Lazio | |
| Occasione di acquisto per i consumatori e di recupero per le imprese | |
Dal 4 luglio 2009 partono i saldi estivi nella città di Roma ed in tutto il territorio regionale con un periodo di effettuazione che può durare sei settimane. Il continuo anticipare l’inizio di questa vendita speciale, che per sua propria natura è legata alle stagioni e non a situazioni contingenti o soggettive, rischia di snaturare il tipo di occasione oltre che creare ulteriore confusione nei consumatori. La nuova norma, dunque, pur contenendo questo aspetto non condiviso, riconosce tuttavia un valore a questo tipo di vendita introducendo alcuni elementi che in particolare ricordiamo: 1. L’abrogazione dell’obbligo di comunicazione al Comune. 2. La specifica su quali merceologie possono utilizzare il termini “saldo” per indicare la vendita speciale e precisamente solo quelle attinenti al settore abbigliamento, calzature, pelletteria, ecc. 3. Una più chiara disposizione che colpisce chi non rispetta le regole, anticipa i saldi, con inviti e comunicazioni non consentite. A tal proposito La vendita di fine stagione (saldo) rappresenta, in una situazione economica, che manifesta una diffusa difficoltà delle famiglie nella propria capacità di risparmio e di spesa, una occasione vantaggiosa di acquisto per i consumatori, oltreché un importante momento di recupero per le imprese. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere un occasione favorevole per la città, per gli acquirenti e per gli esercenti nel rispetto delle regole e nella trasparenza. In questo senso
Le regole del “Saldo Amico” - La vendita di fine stagione (saldo) estiva inizia il primo sabato di Luglio con un periodo di effettuazione che può durare sei settimane. Non vi è obbligo di comunicazione al Comune. - Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive. - I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico. - I dati da esporre nei cartellini sono: a) il prezzo normale (quello originario); b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita; c) il prezzo finale di vendita (quello scontato). - Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro. - Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto. - Il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e POS secondo i termini delle relative convenzioni. - In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2002: a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro); b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore). - Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, la merce acquistata - in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” - non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente. - Il cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile normalmente entro sette giorni dall’acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commerciale, concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n. 50/92, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioè: a) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale. |
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