| Data: venerdì 14 novembre 2003 | Sezione: Cronaca |
| ABBONAMENTO TV O TASSA DI POSSESSO? | |
| La Terza Parte della nostra inchiesta scavando nei meandri delle leggi fiscali televisive. | |
Il ragionamento sulla spiegazione della sentenza parrebbe abbastanza chiara però andiamo a vedere cosa dice la RAI sui cosiddetti abbonamenti speciali che hanno moltissime analogie con gli abbonamenti privati delle televisioni satellitari a pagamento, come per esempio proprio la recente SKY, nata dalla fusione fra STREAM e TELEPIU’. Siamo sicuri che molti cittadini, o meglio, moltissimi titolari di ristoranti, alberghi, pubs e via discorrendo, non sono ed non erano al corrente di quanto pubblichiamo e di quanto rischiamo, a livello di sanzioni pecuniarie, in caso di controllo da parte degli esattori dell’URAR, una sorta di ufficio di recupero crediti della RAI pronta a trovare i cittadini morosi in fatto di pagamenti. Così l'abbonamento speciale è dovuto per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi fuori dell'ambito familiare. Non solo: abbiamo parlato di emittenti a pagamento sorte con la televisione satellitare. Cosa dovrebbero dire e pensare allora due fratelli i quali stipulando due diversi abbonamenti a SKY TV dopo pochi giorni si sono visti recapitare una lettera dalla RAI con l’invito a pagare il canone in quanto non pervenuto sapendo che abitando entrambi nella stessa casa con il padre quest’ultimo paga regolarmente il canone? Tutto dire no?
Questa vicenda potrebbe fare aprire altri orizzonti ed altri scenari: una volta appurato che il canone televisivo non altro che una semplice tassa di possesso del proprio televisore allora si dovrebbe pensare che tutti i cittadini dovrebbero pagare il canone su qualsiasi apparato atto oppure adattabile alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive. I cittadini quindi dovrebbero pagare il canone RAI sui monitor dei comuni Personal Computer, sfruttando infatti la connessione Internet con la tecnologia odierna è possibile captare i segnali televisivi sino a giungere agli attuali nonché modernissimi telefonini dell’ultima generazione sui quali è possibile ricevere sia le trasmissioni della RAI che le immagini più in generale.
Questi strumenti citati non sono apparecchi atti oppure adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive indipendentemente dalla qualità oppure dalla quantità del “relativo utilizzo” come ha dichiarato appunto la sentenza della Corte Costituzionale per confermare la validità e la legittimità del canone televisivo? FINE TERZA PARTE
La nostra inchiesta continua su questa sezione con la Quarta ed ultima Parte. |
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