| Data: giovedì 13 novembre 2003 | Sezione: Cronaca |
| ABBONAMENTO TV O TASSA DI POSSESSO? | |
| La Seconda Parte della nostra inchiesta scavando nei meandri delle leggi fiscali radio-televisive. | |
Nella Prima Parte si diceva dunque che il canone Rai è legittimo, in quanto "prestazione tributaria" dovuta nonostante la fine del monopolio radiotelevisivo. Tuttavia il permanere di un servizio pubblico radiotelevisivo si giustifica solo in quanto chi lo esercita operi non come un soggetto qualsiasi, ma svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento del diritto all'informazione e alla diffusione della cultura. Con queste motivazioni la Corte costituzionale, con la sentenza n. 284 depositata il 26 giugno 2002, ha ribadito la legittimità del canone Rai. La questione era stata sollevata dal tribunale di Milano, che aveva messo in dubbio la costituzionalità di alcuni articoli del regio decreto n. 246 del 1938, contenenti la normativa in materia di canone. I giudici torinesi basavano le loro obiezioni sulla base di due considerazioni: da una parte l'irragionevolezza di imporre un onere economico per la realizzazione di un compito primario dello Stato, dall'altra la disparità di trattamento che il versamento comporterebbe nei confronti delle emittenti private. La questione di costituzionalità è stata ritenuta non fondata. Il canone di abbonamento ha, infatti, da tempo assunto natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge. E nessuna incompatibilità può riscontrarsi tra il carattere di interesse generale del servizio radiotelevisivo e l'imposizione di una prestazione economica. Secondo i giudici della Consulta, non può neanche essere accolto il secondo profilo sollevato, relativo allo squilibrio di un versamento esclusivamente a favore della Rai, in quanto il venir meno del monopolio statale non ha fatto venir meno l'esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico servizio pubblico radiotelevisivo: un servizio promosso e organizzato dallo Stato, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell’ambito di un sistema misto pubblico-privato, dove la Rai operi svolgendo una funzione specifica col fine di “ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese”. In questa prospettiva si giustifica l’esistenza di una forma di finanziamento del servizio pubblico. FINE SECONDA PARTE La nostra inchiesta continua su questa sezione con la Terza Parte. |
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