| Data: domenica 1 novembre 2009 | Sezione: Lavoro | ||
| Pensioni di riversibilità: eliminare i tagli della legge Dini | |||
| I tagli delle pensioni ai superstiti sono ingiuste e sperequanti. Annullarli sarebbe un atto di giustizia | |||
Il governo ha manifestato l’intenzione di eliminare l’Irap, l’imposta che grava sulle imprese. Questa proposta non solo ha suscitato reazioni negative dalle parti sociali, ma anche perplessità all’interno della stessa compagine governativa. Alle persone normali fa invece sorgere alcune spontanee considerazioni: se è possibile elargire milioni di euro in favore delle imprese anche nell’attuale scenario di crisi con un debito pubblico è schizzato alle stelle, perché non sforzarsi di reperire anche qualche spicciolo aggiuntivo per sanare una delle più penose ed annosa ingiustizia pensionistica: Quella dei tagli alla pensione ai superstiti. La legge di riforma sulle pensioni, la legge Dini del 1995, stabilì che in caso di pensione indiretta o riversibile, se il superstite possiede altri redditi, essa viene ridotta del 25% se oltre alla pensione ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo, che per il 2009 è pari a € 17.869,80, del 40% se ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 23.826,40 e infine del 50% se ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per il 2009 è pari a € 29.783,00. E’ vero che questa riduzione non si applica in presenza di figli inabili o minori, ma se guardiamo gli importi, anche con 29mila e passa euro all’anno non siamo di fronte a redditi da nababbo. Le decurtazioni, varate sulla scia dei provvedimenti del 1992 quando sembrava che la previdenza pubblica stesse per fare bancarotta, dopo più di 10 anni si rivelano ingiustamente punitive, senza peraltro contribuire a dare un minimo di sollievo alla spesa pensionistica . Questi tagli inoltre vanno contro i principi stessi del legislatore, perché la pensione riversibile decurtata, non consente di mantenere quell “adeguato tenore di vita” voluto dalla stessa legge di riforma. Il giustificazione data è che le esigenze familiari si riducono al ridursi dei suoi membri. Se è vero che il venir meno del coniuge fa diminuire alcune tipologie di spesa, come l’alimentazione ed il vestiario, non dimezza certamente la bolletta del gas e della luce né il mutuo per la casa. Il pagamento della rata di mutuo molte volte già gravoso prima dell’evento, diventa in molti casi un vero incubo fonte di tantissimi drammi. Qualche volta, e non raramente, si sono dovuti fare i mitici salti mortali per potervi far fronte. Molte sono le vedove che impossibilitate a continuare i pagamenti, sono state costrette a vendere l’appartamento dove abitavano. Questo senza esagerare né fare del facile pietismo. L’esigenza di trovare qualche rimedio contro i tagli alla pensione ai superstiti, richiesta a viva voce dagli interessati, sembrava aver fatto breccia nel cuore dei governanti e quando si cominciò a parlare della possibilità di abolire il divieto di cumulo fra reddito e pensione, si pensò che quella sarebbe stata la volta buona. Invece niente di tutto questo. Infatti l’articolo 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Camillo Linguella www.laprevidenzacomplementare.it
VI LEGISLATURA N. 1704 CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati VANNUCCI, REALACCI, BARETTA, BELLANOVA, MARGIOTTA, VILLECCO CALIPARI, VIOLA, ZAMPA, ZUCCHI Norme in materia di trattamenti pensionistici ai superstiti Presentata il 25 settembre 2008 Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce da un attento esame di alcune anomale situazioni in tema di pensioni di reversibilità e si prefigge lo scopo di porre rimedio a tali anomalie. Pag. 2
PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. 1. Il terzo periodo del comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è soppresso; la tabella F annessa alla medesima legge n. 335 del 1995 è abrogata. Art. 2. 1. Al coniuge superstite dei mutilati e invalidi per servizio di prima categoria, titolari di assegno di superinvalidità, è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di cui fruiva il grande invalido. Art. 3. 1. Le disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, si applicano, limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite, indipendentemente dalla data di decesso del dante causa. Art. 4. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
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