(AGR) Con una discutibile sentenza, l’Unione Europea ha imposto all’Italia di equiparare le norme sull’età pensionabile delle donne che lavorano nella pubblica amministrazione, per evitare discriminazioni fra i dipendenti uomini, che peraltro non si sono mai lamentati, armonizzando così la normativa italiana a quella vigente negli altri Stati membri. Il governo, invece di opporsi , facendo presente che le donne della PA da sempre, se lo desiderano, liberamente, possono rimanere in servizio fino al compimento del 65 anno di età, si è subito adeguato. L’ Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 infatti ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2010 per le lavoratrici iscritte all’Inpdap nuovi requisiti anagrafici per avere la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia per il sistema retributivo e contributivo.
La disposizioni in esame, stabilisce, per l’anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per andare in pensione, che viene incrementato di un altro anno a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell’età di 65 anni.
L’innalzamento del limite di età opera anche nei confronti delle lavoratrici della sanità comprese le infermiere che avevano il limite di età di 60 anni in considerazione del particolare lavoro svolto.
Rimangono in vigore i preesistenti requisiti anagrafici più elevati (es. donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie) mentre al personale femminile delle forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, delle forze di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, rimane fermo il requisito dei 60 anni. Le lavoratrici che avevano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla vecchia normativa mantengono il diritto ai 60 anni. La nota operativa n. 50 07/10/2009 Inpdap precisa infine che possono richiedere all’ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. Detta certificazione non è costitutiva del diritto ma ha valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione. Quando il provvedimento era in discussione in Parlamento, per indorare la pillola, fu affermato che i risparmi derivanti, ammesso che vi siano, sarebbero stati utilizzati in maniera risarcitoria, in favore delle donne, col finanziamento di specifici servizi, come asili nido eccetera. Ma di tutto questo nel decreto anticrisi non c’è nessuna traccia.
Camillo Linguella
www.laprevidenzacomplementare.it
|