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Ue: Frequenze radiotelevisive occupate abusivamente
L'assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisiva «è contrario al diritto comunitario»
 
Sezione: Unione Europea 16/04/2008

Il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisiva «è contrario al diritto comunitario». Lo affermano i giudici della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo, confermando le conclusioni dell’avvocato generale.

«Tale regime - sostiene la Corte - non rispetta il principio della libera prestazione dei servizi e non segue criteri di selezione obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati».

 

La Corte di giustizia europea sintetizza undici anni di leggi che hanno impedito la crescita della concorrenza e del pluralismo nel settore televisivo: "Il regime italiano di assegnazione delle frequenze per le attività di trasmissione radiotelevisiva è contrario al diritto comunitario".


Le direttive comunitarie sulla comunicazione elettronica, da quando sono in vigore e l'articolo 49 CE sono contrarie a una normativa nazionale che porti un titolare di concessione nell'impossibilità di trasmettere per mancanza delle frequenze di trasmissione.


Tale regime di assegnazione, quello della legge Maccanico del 97, con il rinvio all'Autorità per le comunicazioni della fissazione della data in cui attuare il tetto pari al 20% delle concessioni e quello della legge Gasparri, che limita alle tv analogiche la possibilità di avviare la tv digitale "non è stato attuato sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati come impongono le direttive europee.


Non solo: la legge non si limita ad attribuire agli operatori esistenti, anche privi di titolo, come Rete4 e Tele+Nero, un diritto prioritario alle frequenze ma "riserva loro tale diritto in esclusiva e senza limiti di tempo", "senza prevedere un obbligo di restituzione delle frequenze eccedenti" dopo la transizione al digitale. Come dire: le frequenze non sono proprietà di chi le usa grazie a un'autorizzazione dello Stato. E devono essere assegnate insieme alle concessioni.

 
In Italia, invece, le frequenze non sono mai state assegnate una prima volta, eppure sono soggetti a un trading, un mercato legittimo sì, ma a partire dalla prima assegnazione. Il regime transitorio della legge Maccanico è stato "consolidato" (punto 94 della sentenza) dalla legge 122 del 2004, la Gasparri, "che ha consolidato l'effetto restrittivo" constatato per la legge del 97, con la sua mancata attuazione.
Chi si dovrebbe vergognare per tale sentenza? Le Autorità di controllo prima di tutte.

 

Un'Antitrust che, dopo una penetrate indagine conoscitiva, nel 94, non ha fatto seguire alcuna istruttoria o indagine per analizzare e valutare la concentrazione nel settore e le restrizioni alla concorrenza messe in evidenza, dall'indagine conoscitiva e dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del Lussemburgo.


Un' Autorità per le comunicazioni che, sulle posizioni dominanti come sul Regolamento di attuazione della legge Maccanico, ha rinviato ogni intervento - pur previsto dalla leggi, nel caso delle posizioni dominanti.

 
Maurizio Gasparri, alla caduta del governo Prodi, ha commentato "Bene, la mia legge sulle tv non sarà cambiata". Ha assolutamente ragione. Dopo due procedure d'infrazione della commissione Ue, una specifica sulla Gasparri e le leggi che l'hanno preceduta, l'altra sulla pubblicità tv e dopo la sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo, tale legge non va cambiata. Va completamente disattesa.


Autore: AGR: EG

 

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