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Tutela vittime di fallimenti immobiliari
Si tratta di una disciplina di tutela per chi abbia acquistato un immobile ancora da costruire
 
Sezione: Notizie da Istituzioni 11/04/2005

Il 18 febbraio 2005 il Consiglio dei ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo per l’attuazione della delega conferita al Governo per tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia ancora ultimata ovvero siano in attesa del rilascio del certificato di agibilità.

Si tratta di una disciplina di tutela per chi abbia acquistato un immobile ancora da costruire, per chi abbia stipulato un contratto (compreso quello di leasing) che consenta il trasferimento della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su un immobile da costruire. La tutela riguarda anche chi, sebbene non socio, abbia assunto obbligazioni con una cooperativa edilizia per ottenere l’assegnazione in proprietà di un immobile da costruire.

Fra gli strumenti di tutela viene previsto l’obbligo di fideiussione e di assicurazione del costruttore promittente, la previsione dei contenuti obbligatori del contratto preliminare, taluni limiti all’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare, l’istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire che abbiano subito una perdita a seguito dell’assoggettamento del costruttore a procedure che implicano una situazione di crisi.


La legge n.210 del 2 agosto 2004 "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2004.

 

Il provvedimento, approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati lo scorso 21 luglio 2004, è molto importante per la tutela del risparmio dei cittadini e si ispira, peraltro, al principio sancito dalla Costituzione di salvaguardia del risparmio familiare per l'acquisto della casa. La legge prevede sostanzialmente due cose:


1) l'istituzione di un fondo di solidarietà per rimborsare almeno parzialmente i cittadini che sono rimasti vittime di fallimenti da almeno cinque anni dall'entrata in vigore della legge;
2) l'introduzione di una sorta di Rc casa che consiste nella fidejussione a carico dei costruttori che consente agli acquirenti in caso di fallimenti di recuperare i soldi investiti.

 

Con questa legge si colma un vuoto legislativo che vedeva l'Italia, unica in Europa a non avere una legge su questa materia.


Autore: AGR: EG

 

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