|
|
CORTE Dei CONTI, BILANCIO DELLO STATO POCO ATTENDIBILE |
| |
 |
|
| Sezione:
Cronaca |
24/06/2003 |
| Roma, 22 giu. - (AGR) - Il bilancio di competenza delle
entrate dello Stato non e' attendibile: in numerosi capitoli presenta
incongruenze rappresentate da residui di fine anno che risultano di
importo diverso da quello che si puo' calcolare partendo dai residui
iniziali ed utilizzando gli stessi dati del rendiconto. E' quanto si
legge in una analisi della Corte dei Conti relativa ''discordanze ed
incongruenze nella contabilizzazione dei residui attivi nel
rendiconto generale dello Stato'' presentata al Parlamento.
Secondo i giudici contabili lo Stato non conosce correttamente
i propri crediti e spesso per determinarli si basa in maniera
induttiva su cio che i debitori pagano spontaneamente. Per la Corte
l'unico bilancio attendibile e' quello di cassa. Dovrebbe comunque
essere la Ragioneria generale dello Stato a spiegare le incongruenze.
Inoltre nella costruzione del consuntivo intervengono ''correttivi
automatici'' che riescono a far quadrare formalmente i conti, ma al
prezzo di ulteriori distorsioni che con il passare del tempo
''tendono ad amplificarsi, rischiando di far perdere, non solo di
sicura attendibilita', ma addirittura di reale significativita', lo
stesso conto residui nel suo insieme''.
L'elemento centrale che emerge dall'analisi e'
che la costruzione del rendiconto e' centrata sui versamenti, l'unico
dato certo di cui si dispone (la cassa). In altri termini, scrive la
Corte, gli importi delle riscossioni e degli accertamenti non vengono
direttamente e distintamente rilevati, ma devono essere
induttivamente ricostruiti partendo dai versamenti: siccome un certo
importo e' stato versato, un importo almeno equivalente deve essere
stato riscosso e accertato. Si tratta di una deduzione di ordine
logico sicuramente incontrovertibile: se le riscossioni sono
inferiori ai versamenti e gli accertamenti inferiori alle riscossioni
vuol dire che le amministrazioni hanno omesso di annotare crediti
liquidi ed esigibili.
La procedura di compensazione automatica ''corregge l'evidente
anomalia, ma, ovviamente, lascia irrisolto il problema della
disfunzione gestionale che l'ha originata: resta, cioe', il dato
dell'evidente non conoscenza da parte dell'Amministrazione titolare
del credito dell'esistenza stessa del credito. Cio' porta, fra
l'altro, a ipotizzare che possano esserci anche altri crediti che,
non essendo stati spontaneamente versati dall'obbligato, non emergono
come accertamenti e dei quali nessun monitoraggio risulta possibile,
ne' in sede di rendiconto (auditing finanziario-contabile), ne' tanto
meno, in sede amministrativa (controllo di gestione).
Seconde la Corte dei Conti ''ci troviamo in
un'ottica del tutto rovesciata rispetto a quella che dovrebbe valere
ai fini di una corretta gestione e che richiederebbe di partire dal
dato dell'accertamento, da disarticolare poi in riscossioni e resti
da riscuotere, successivamente distinguendo le riscossioni in
versamenti e resti da completa ed aggiornata contabilita' dei crediti
riscuotibili e del loro stato di riscossione. Si tratta, pero', di
una situazione che non corrisponde a realta', anche se un importante
passo avanti e' stato ora fatto, sia pure limitatamente alle entrate
da accertamento e controllo gestite dall'Agenzia delle Entrate, a
seguito dell'operativita' della procedura 'stato della riscossione',
grazie alla quale, dando finalmente seguito ai reiterati rilievi
della Corte, si dovrebbero poter monitorare nel tempo gli esiti delle
attivita' di controllo -dalla verifica all'avviso di accertamento,
all'emissione del ruolo, all'eventuale contenzioso ed al suo esito ed
alle relative riscossioni. Gli effetti indotti da tale innovazioni
sul grado di affidabilita' del rendiconto si potranno verificare a
partire dal rendiconto 2002''.
In definitva si puo' ''ritenere che
l'affidabilita' del rendiconto fino a tutto l'esercizio finanziario
2002, e' assicurata per le sole entrate tributarie ed extratributarie
del conto di competenza gestite dall'Agenzia delle entrate. In cifre,
cio' significa che, utilizzando il parametro degli accertamenti,
l'affidabilita' del rendiconto 2001 puo' non essere messa in
discussione per il 90,08% delle entrate finali (363.555 su 399.593
mln di euro). Per oltre il 9% delle entrate resta, quindi il dubbio
che, con l'eccezione ovviamente dei versamenti, i dati riportati nel
rendiconto possano discostarsi da quelli effettivi. Cio' significa
quindi che il solo bilancio consuntivo realmente veritiero e' quello
di cassa. Il bilancio consuntivo di competenza (giuridica) e', in
parte non trascurabile, ricostruito induttivamente e non rispecchia
fedelemente la realta' contabile effettiva che, peraltro, e' allo
stato impossibile accertare.
E cio' significa anche che, allo stato, ''appare impossibile
costruire un bilancio consuntivo di competenza economica che, come e'
noto, richiede che una transazione debba essere registrata al momento
in cui essa produce i suoi effetti economici, cioe' allorche' un
valore economico e' creato, trasformato o eliminato o allorche'
crediti o obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti.
E' di tutta evidenza, infatti, che non sussistono allo stato i
presupposti gestionali che dovrebbero consentire di effettuare tali
rilevazioni per tutte le entrate.
L'anomalia contabile che emerge e piu' volte
rilevata dai giudici e' che risultano differenze (in piu,
riaccertamenti, o in meno, insussistenze) non spiegate, tra i residui
finali di consuntivo e le componenti che dovrebbero determinarli
partendo dai residui iniziali. A livello di entrate finali, ed in
termini di saldi, queste differenze -spiegano i magistrati contabili-
sono risultate positive sino all'esercizio finanziario 1997, per
diventare poi crescentemente negative. I saldi negativi delle
differenze in questione sono passati, infatti, sempre per le entrate
finali, da -28.877 mld di lire nel '98 a -3.510 mld nel '99,
risalendo poi a -32.470 mld nel 2000 ed a -37.343 mld nel 2001.
L'entita' delle differenze e' in realta' di gran lunga
maggiore, dovendosi tenere conto degli effetti di parziale
compensazione che si verificano sommando algebricamente, da una
parte, gli importi dei saldi dei capitoli con differenze positive con
quelle dei capitoli con differenze negative e, dall'altra, i
riaccertamenti e le insussistenze all'interno di ciascun capitolo''.
Le incongruenze -conclude la Corte- insorgono a causa delle
correzioni a scatola chiusa che vengono effettuate per eliminare le
illogicita' contenute nelle contabilita' di base delle
amministrazioni che vanno da somme riscosse superiori ai crediti
vantati, versamenti residui in assenza di residui iniziali e importi
con segno negativo per riscossioni residue, resti da versare e resti
da risuotere.
|
Autore: AGR: EG |
|
|