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ABBONAMENTO TV O TASSA DI POSSESSO?
Termina con la Quarta Parte il nostro viaggio fra i meandri delle leggi fiscali radio-televisive.
 
Sezione: Cronaca 19/03/2004

A questo punto potremmo ipoteticamente trovarci di fronte ad un precedente pericoloso:

potremmo infatti potenzialmente rimanere succubi della tassa e metterla in conto tutte le volte che ci troviamo ad acquistare prodotti e materiale video come monitors, computers, video registratori, lettori e masterizzatori in Dvd, ricevitori analogici e digitali satellitari, videotelefonini e via dicendo. Se si dovesse continuare di questo passo non sarebbe nemmeno utopico ipotizzare allora anche una tassa di possesso per qualsiasi altro elettrodomestico casalingo come il nostro frullatore di cucina, un rasoio elettrico oppure un comunissimo forno a microonde.

 

Ad ogni modo sarebbe anche opportuno crediamo, al fine di tutelare gli acquirenti, che gli stessi commercianti, rivenditori ed installatori di prodotti atti a ricevere qualsiasi segnale televisivo informino i clienti circa i rischi che si vanno incontro e che tipo di tassa debbano pagare per essere in regola con la legge e non incorrere in eventuali sanzioni che il cliente in questione non ne sia al corrente.

Insomma, una informazione che pensiamo sia molto difficile che essa avvenga. E se non avviene ecco allora che il cittadino italiano scarsamente informato si ritrova facilmente a dovere sborsare altri soldi in più senza saperlo oppure anche a disdire il canone RAI. Esatto. Proprio così.

 

Se volessimo seguire allora quello che ci dice sempre la RAI, è sempre possibile poter disdire il canone televisivo ma francamente quello che vi riportiamo sotto  testualmente, seguendo passo per passo le procedure, sembra di leggere alcune norme grottesche. Secondo la RAI dunque:

1.   Se la disdetta è avvenuta in modo regolare è possibile che i funzionari della Rai escano per suggellare il televisore. Il suggellamento consiste nel rivestire l'apparecchio tv con un sacco di iuta che viene sigillato con una lega metallica predisposta dal Ministero delle finanze. In questa evenienza, l'utente che abbia richiesto il suggellamento, deve permettere che l'operazione venga effettuata su un vecchio tv, in un luogo esterno alla propria abitazione

(per esempio, sul pianerottolo, in cantina, o addirittura in strada). Nessun funzionario del S.A.T. (Sportello Abbonamenti Tv) e neppure la finanza infatti, può entrare in casa vostra senza il mandato di un Magistrato. L'operazione di suggellamento è sempre accompagnata dalla stesura di un verbale che a vostra richiesta può essere integrato da eventuali dichiarazioni.

Se il funzionario, per esempio, si rifiuta di suggellarvi il tv perché non lo avete fatto entrare in casa, dovete far verbalizzare "che il sig. Tal dei Tali si è rifiutato di suggellarmi il televisore nonostante glielo avessi messo a disposizione".
Ultimate le operazioni di suggellamento ricordatevi che a vostra discrezione potete sottoscrivere un nuovo abbonamento alla televisione richiedendo in posta il bollettino per il pagamento dell'anno in corso.
In questo modo peraltro, potete richiedere il dissuggellamento del televisore che vi hanno chiuso seguendo le procedure specificate nel verbale rilasciato dalla Finanza, o andare a comprare un nuovo televisore. Il nuovo canone di abbonamento potrà in ogni caso essere di nuovo disdetto.      

2.   Se il S.A.T. , trascorso un po' di tempo dal giorno della disdetta, invia l'ingiunzione di pagamento, vuol dire che la stessa è stata compilata in modo scorretto. L'invio dell'ingiunzione di pagamento è sempre anticipata da una serie di comunicazioni da parte del S.A.T. che riportano il motivo per cui la disdetta non è stata accolta dall'ufficio competente. Preso atto dell'errore il richiedente può rettificare la domanda di disdetta con raccomandata ricevuta di ritorno, sempre che si sia ancora nei termini prescritti dalla legge (31 dicembre).

3.   Coloro che hanno ricevuto l'ingiunzione di pagamento, e non hanno provveduto ad onorare il presunto debito entro i termini prescritti, oppure non hanno fatto ricorso, vanno incontro al pignoramento. Il pignoramento può essere effettuato su un bene qualsiasi (a scelta del proprietario) purché il valore dello stesso sia pari all'importo che il S.A.T.

vi ha ordinato di pagare, al quale vanno aggiunte le spese legali per l'avvenuto pignoramento (al massimo viene raddoppiato l'importo del valore dei beni pignorati). A pignoramento avvenuto, nessuno potrà entrare nella vostra casa e potrete disdire nuovamente il canone per l'anno successivo seguendo la procedura corretta.                

                                      QUARTA ED ULTIMA PARTE


Autore: AGR: AP

 

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