(AGR) Dal 6 di gennaio 2011 partono i saldi invernali nella città di Roma ed in tutto il territorio regionale con un periodo di effettuazione che può durare sei settimane.
La Confesercenti di Roma e del Lazio ribadisce – dichiara il Presidente Valter Giammaria – la propria contrarietà rispetto alla decisione della Regione Lazio di aver scelto per la partenza delle prossime vendite di fine stagione (saldi ) invernali il 6 di gennaio 2011.
Con questa data è stata fatta una chiara scelta di campo privilegiando la grande distribuzione dei centri commerciali danneggiando la Piccola e Media Impresa diffusa del settore abbigliamento e calzature del nostro territorio.
Infatti – continua Giammaria – questo ha di fatto bloccato, per questo comparto, le vendite nel periodo natalizio facendo registrare un calo del 15 – 20% determinando una ulteriore difficoltà a quelle già presenti dovute alla crisi economica e al calo dei consumi conseguente.
La Confesercenti di Roma e la nostra Federazione del Settore Moda (FISMO) proseguono nell’impegno a tutela di questo importante settore nell’economia del nostro territorio per porre un freno alle difficoltà che si stanno subendo chiedendo con forza che si affrontino urgentemente tra le altre, alcune priorità quali: il blocco dell’aperture di nuove grandi strutture di vendita nel Lazio, la improrogabile necessità di definire e normare i cosiddetti out-let, modificare e aggiornare la Legge Regionale sul commercio.
La vendita di fine stagione o saldo – osserva il Presidente - con il suo continuo anticiparne le date di inizio è stata completamente snaturata a danno sia delle Piccole e Medie Imprese del dettaglio che conseguentemente del consumatore determinando una confusione totale sulle varie forme di vendita straordinaria (promozioni, liquidazione, saldi).
Tra l’altro siamo giunti ormai all’assurdo che le vendite straordinarie potendosi svolgere per 10 mesi su 12 abbiano reso completamente residuali le cosiddette vendite ordinarie.
La Confesercenti di Roma – conclude Giammaria – evidenzia, inoltre, che anche quest’anno si è assistito ad un pressoché inesistente sistema di controllo per il rispetto delle regole, come ad esempio il divieto di effettuare sconti nei 30 giorni antecedenti la partenza delle vendite di fine stagione, un comportamento che inficia il significato delle vendite di saldo e la loro peculiarità rispetto ad altri sconti e promozioni danneggiando così chi rispetta le regole e creando disorientamento e confusione tra i consumatori.
La vendita di fine stagione (saldo) rappresenta, in una situazione economica, che manifesta una diffusa difficoltà delle famiglie nella propria capacità di risparmio e di spesa, una occasione vantaggiosa di acquisto per i consumatori, oltreché un importante momento di recupero per le imprese. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere un occasione favorevole per la città, per gli acquirenti e per gli esercenti nel rispetto delle regole 2 e nella trasparenza. In questo senso la Confesercenti invita i consumatori a rivolgersi in via prioritaria ai negozi
di fiducia per realizzare un acquisto in “ saldo sicuro”. Per queste ragioni la Confesercenti vuole ricordare le principali regole che caratterizzano questo tipo di vendita speciale.
Le regole del “Saldo Amico” - La vendita di fine stagione (saldo) invernale inizia il 6 di gennaio con un periodo di effettuazione che può durare sei settimane. Non vi è obbligo di comunicazione al Comune.
- Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive.
- I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità;
quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.
Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico.
- I dati da esporre nei cartellini sono:
a) il prezzo normale (quello originario);
b) la percentuale (x %) di sconto sul prezzo normale di vendita;
c) il prezzo finale di vendita (quello scontato).
- Il prezzo va obbligatoriamente indicato in euro.
- Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
- Il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito e POS secondo i termini delle relative convenzioni.
- In caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2002:
a) al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione (a scelta, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro);
b) ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione entro un congruo termine; se la sostituzione o la riparazione
precedentemente effettuata hanno arrecato notevoli inconvenienti al consumatore).
- Fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, la merce acquistata - in qualsiasi periodo dell’anno, e non solo durante le vendite di fine stagione o “saldi” - non è, da un punto di vista legale, “soggetta a cambio”, nel senso che l’acquirente non ha alcun diritto, riconosciuto dalla legge, alla sostituzione della merce. Al di là dello “stretto diritto”, si auspica, comunque, l’uso della massima disponibilità e cortesia nei confronti del cliente.
- Il cosiddetto “diritto di recesso” o “di ripensamento”, esercitabile normalmente entro sette giorni dall’acquisto, nulla a che vedere con gli acquisti conclusi all’interno di un esercizio commerciale, concernendo invece, ai sensi del D.Lgs. n. 50/92, i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e cioè:
a) durante la visita di un operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una escursione organizzata dall'operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d'ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell'operatore commerciale.
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