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Fiumicino, stop ai seminterrati
Montino: bisogna garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini
 
Sezione: Politica 27/03/2014
(AGR)I locali interrati nelle nuove costruzioni non saranno più abitabili. L’Amministrazione comunale ha votato una delibera in Consiglio Comunale per adottare una serie di norme affinché, in futuro, non si ripetano situazioni di estrema gravità come quelle scatenate dalla recente alluvione che ha messo in ginocchio Isola Sacra e Le Vignole, determinando situazioni pericolose per l’incolumità dei cittadini anche a Focene, Fregene e nel resto del territorio di Fiumicino. Nel corso degli anni è stata autorizzata la realizzazione di locali interrati – ha detto il sindaco, Esterino Montino - o seminterrati destinati ad usi non abitativi utilizzati in seguito, a tutti gli effetti, come locali destinati alla residenza delle persone senza che venisse rilevata alcuna irregolarità. Abbiamo il dovere di non rimanere inerti davanti a un utilizzo improprio di locali interrati o seminterrati che, soprattutto al di sotto della falda idrica, a pochi metri dai corsi d’acqua e in presenza di esondazioni e allagamenti, rischiano di diventare un grosso pericolo per la pubblica e privata incolumità”.

“Con questo provvedimento relativo alle nuove costruzioni – afferma l’assessore all’Urbanistica, Ezio Di Genesio Pagliuca – l’Amministrazione comunale rivendica il proprio ruolo di garanzia e controllo necessario alla salvaguardia del territorio, alla sicurezza dei nostri concittadini ma anche alla certezza e alla regolarità degli atti amministrativi emessi”.

 

Queste le norme di salvaguardia alle previsioni del Regolamento Edilizio e Piano Regolatore Generale e degli strumenti attuativi:

 

a.    In tutto il territorio comunale negli interventi di nuova edificazione, di completamento e/o di ristrutturazione edilizia, di qualsiasi tipologia costruttiva (villa, villetta a schiera, palazzina, palazzo) con destinazione residenziale, è vietata la realizzazione di locali di qualsiasi tipo realizzati al di sotto del calpestio del piano terra, sia interrati che seminterrati, fatta eccezione per le vasche di accumulo delle acque piovane e di quanto previsto alla successiva lettera e).

b.    In tutti gli edifici di nuova realizzazione il calpestio del piano terra dovrà essere sopraelevato di almeno 50 cm rispetto al piano di campagna a sistemazione avvenuta.  

c.    I progetti edilizi presentati agli Uffici del Comune oltre alla mera previsione della vasca di accumulo delle acque piovane ed all’indicazione della tipologia costruttiva di questa, dovranno contenere anche la loro localizzazione all’interno del lotto di progetto e precisare le modalità per la loro manutenzione e gestione.

d.    E’ consentita la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati con esclusiva destinazione a garage e/o autorimessa nel solo caso in cui i locali ubicati al piano terra dell’edificio abbiano destinazione d’uso non residenziale.

e.    Su motivata proposta dei competenti uffici comunali, eventuali deroghe dovranno essere preventivamente approvate dalla Giunta Comunale in ordine a progetti per i quali venga dimostrata l’impossibilità di realizzare spazi a parcheggio in misura sufficiente a soddisfare il fabbisogno di legge. In questo caso, l’accesso agli eventuali locali ubicati al piano seminterrato non sarà effettuato con collegamento diretto alle singole unità immobiliari ma mediante accesso comune.

f.    La presente norma trova immediata applicazione dalla data di approvazione della delibera risultando prevalente rispetto a qualsiasi disposizione regolamentare con particolare riferimento al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e dei piani attuativi.

g.    La presente norma risulta applicabile a tutti i progetti per i quali non sia stato ancora stata presentata istanza di Permesso di Costruire e/o D.I.A e S.C.I.A..

h.    La presente norma non trova applicazione per le istanze di condono edilizio presentate ex legge 47/85, 724/94 e 326/2003.

 

 

 

 

 


Autore: AGR: EB - Redazione

 

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